Regime forfettario 2027: il MEF interroga le Partite IVA sulla soglia di ricavi

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22 Ottobre 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Il Dipartimento delle Finanze ha aperto una consultazione pubblica sugli effetti dell’ultimo innalzamento della soglia di ricavi del regime forfettario, mentre il Governo valuta di portare il tetto a 100mila euro nella Manovra 2027. Il questionario chiede alle Partite IVA se la soglia di ricavi più alta le abbia spinte a scegliere la tassa piatta e se abbia aiutato le loro attività a crescere, cioè le stesse variabili da cui dipende il costo per l’Erario di un nuovo ampliamento.

Nella direzione opposta va la regola già scritta per il prossimo anno, che abbassa il limite di reddito da lavoro dipendente compatibile con la flat tax: chi ha anche uno stipendio o una pensione rischia di uscire dal regime proprio mentre si discute di allargarlo.

In sintesi:

  • dal 1° gennaio 2027 il regime è disciplinato dagli articoli da 232 a 243 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, il nuovo Testo unico delle imposte dirette, al posto dei commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014;
  • per applicare il regime nel 2027 contano i ricavi o compensi percepiti nel 2026, entro 85.000 euro, mentre l’uscita immediata scatta se nel corso del 2027 gli incassi superano 100.000 euro;
  • la consultazione del Dipartimento delle Finanze è una verifica dell’impatto della regolamentazione sull’articolo 1, comma 54, della L. n. 197/2022, che ha portato il tetto da 65.000 a 85.000 euro, e raccoglie contributi non anonimi fino al 18 novembre 2026;
  • il Documento programmatico di bilancio 2027 approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 non menziona il regime forfettario, e l’esonero IVA non potrebbe seguire un tetto più alto senza una revisione della direttiva (UE) 2020/285, come chiarito dal MEF il 25 giugno 2025 rispondendo all’interrogazione n. 5-04144;
  • il limite dei redditi da lavoro dipendente vale nella misura più alta solo per il 2026, perché l’articolo 1, comma 27, della L. n. 199/2025 lo ha prorogato di un anno.

Regime forfettario 2027, una modifica proposta e una già in vigore

Sul regime forfettario convivono una modifica annunciata e una che scatta da sola. L’innalzamento del tetto dei ricavi è una proposta ancora priva di testo normativo: il Documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles, che descrive le linee della manovra, non cita il forfettario tra gli interventi, e la parte che riguarda l’esonero IVA è subordinata a una revisione della direttiva europea. La discesa del limite di reddito da lavoro dipendente opera invece in automatico dal 1° gennaio 2027, perché la proroga della soglia più alta copre il solo anno in corso. Sono invariate le altre condizioni, dal tetto di 20mila euro per le spese di personale alla fuoriuscita immediata al superamento della soglia più alta di incassi.

La distinzione conta per chi deve decidere adesso. Le misure annunciate producono effetti solo se entrano nel disegno di legge e completano l’iter della Legge di Bilancio in Parlamento, mentre le scadenze di legislazione vigente si applicano senza bisogno di alcun intervento. Su questa asimmetria si regge la pianificazione degli incassi e dei compensi di fine anno, che va costruita sulle regole in vigore.

Consultazione MEF sulla soglia di 85mila euro del regime forfettario

La consultazione aperta dal Dipartimento delle Finanze il 21 ottobre 2026 è una verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), la valutazione a posteriori con cui l’Amministrazione misura gli effetti di una norma già applicata, in questo caso l’aumento della soglia deciso con la Legge di Bilancio 2023. Il questionario distingue tra chi era già forfettario prima del 2023, a cui chiede se la soglia più alta abbia consentito di espandere l’attività, e chi è entrato nel regime dopo, a cui chiede se l’innalzamento sia stato il fattore determinante della scelta.

La scheda allegata all’avviso ricostruisce l’evoluzione della soglia di accesso dal debutto del regime:

Periodo e normaLimite di ricavi o compensi
Dal 2015, legge di stabilità 2015
(L. n. 190/2014)
limiti differenziati in base all’attività esercitata, fissati nell’Allegato n. 4 della legge
Dal 2016, legge di stabilità 2016
(L. n. 208/2015)
limiti innalzati, da 30.000 euro per le attività professionali a 50.000 euro per il commercio all’ingrosso e al dettaglio
Dal 2019, legge di bilancio 2019
(L. n. 145/2018)
limite unico di 65.000 euro per tutte le attività, ragguagliato ad anno
Dal 2023, legge di bilancio 2023
(L. n. 197/2022)
limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime

Le risposte arrivano mentre il Governo valuta un nuovo aumento e riguardano le grandezze su cui si misura il costo dell’operazione: quante aperture di Partite IVA in regime forfettario sono legate alla soglia più alta e quanta crescita delle attività ne è derivata. Il Dipartimento precisa che i contributi servono ad arricchire le informazioni dell’Amministrazione e non vincolano l’istruttoria normativa.

La partecipazione avviene online, con il modulo pubblicato nella pagina della consultazione del Dipartimento delle Finanze, secondo queste regole:

  • i contributi si inviano entro il 18 novembre 2026 e sono presi in considerazione solo se resi in forma non anonima e pertinenti all’oggetto della consultazione;
  • le prime quattro domande prevedono risposte a scelta sulla situazione prima del 2023, sul peso della soglia nella scelta del regime, sull’espansione dell’attività e sul motivo principale dell’adesione, tra semplificazione degli adempimenti e convenienza economica;
  • le ultime due domande sono aperte, con un massimo di dieci righe ciascuna, e chiedono di descrivere l’impatto della soglia sull’attività e di proporre miglioramenti del regime, anche nel coordinamento con altre agevolazioni.

Il limite dei redditi da lavoro dipendente per il forfettario 2027 torna a 30mila euro

Dal 1° gennaio 2027 il limite di redditi da lavoro dipendente e assimilati compatibile con il regime forfettario torna al valore a regime, perché l’innalzamento disposto dalla Legge di Bilancio 2026 copre il solo anno in corso. La verifica si fa sull’anno precedente: chi nel 2026 percepisce da stipendio o pensione più della soglia ordinaria perde l’accesso al regime agevolato nel 2027, salvo un nuovo intervento in Legge di Bilancio.

Quella soglia è fissata dalla lettera d-ter) del comma 57 della L. n. 190/2014. L’aumento temporaneo è arrivato con la L. n. 207/2024 per il solo 2025 ed è stato prorogato di un anno dall’articolo 1, comma 27, della L. n. 199/2025, senza mai diventare strutturale. In sede di conversione del decreto Milleproroghe la Camera ha approvato un ordine del giorno a prima firma Alberto Bagnai che impegna il Governo a rendere permanente il limite più alto, atto di indirizzo che non modifica la norma vigente.

Valgono le eccezioni di sempre: la verifica non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, salvo che nello stesso anno siano stati percepiti una pensione o redditi da un altro rapporto di lavoro, e non si conteggiano gli arretrati soggetti a tassazione separata.

Limiti e soglie del regime forfettario per il 2027

Il regime forfettario nel 2027 si applica a chi rispetta quattro parametri, tre dei quali si misurano sui valori del 2026 e vanno quindi controllati adesso. I ricavi o compensi incassati nell’anno in corso decidono l’accesso, le spese per il personale decidono la permanenza, il reddito da lavoro dipendente decide la compatibilità.

ParametriEffetti dal 1° gennaio 2027
Redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2026il limite torna a 30.000 euro e il superamento preclude il regime nel 2027, salvo una nuova proroga in Legge di Bilancio
Ricavi o compensi percepiti nel 2026oltre 85.000 euro il regime cessa dal 1° gennaio 2027, con passaggio a IRPEF, addizionali e applicazione dell’IVA
Ricavi o compensi incassati nel corso del 2027oltre 100.000 euro la fuoriuscita è immediata e l’IVA si applica dall’operazione che determina il superamento
Spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni sostenute nel 2026oltre 20.000 euro lordi il regime non è applicabile nel 2027

Il superamento del tetto di accesso produce effetti solo dall’anno successivo e lascia l’anno in corso interamente in regime agevolato, mentre il superamento della soglia di uscita immediata produce effetti nello stesso anno e obbliga a esporre l’IVA in fattura a partire dall’operazione che determina lo sforamento, secondo i chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023.

Le soglie del 2027 sono le prime che si applicano con il nuovo Testo unico delle imposte dirette: dal 1° gennaio la disciplina del regime è contenuta negli articoli da 232 a 243 del D.Lgs. n. 117/2026, come ricorda il Dipartimento delle Finanze nella scheda della consultazione.

Flat tax a 100mila euro: a quali Partite IVA conviene la soglia innalzata

Con il tetto più alto resterebbero nel regime agevolato le Partite IVA che superano il limite attuale, vi entrerebbero quelle che nell’anno precedente hanno incassato oltre il tetto e non possono applicarlo e potrebbero rientrarvi quelle uscite negli anni scorsi per lo stesso motivo, perché l’accesso si verifica sui ricavi dell’anno precedente e non esiste un vincolo di permanenza nel regime ordinario.

È l’ampiezza di questi tre gruppi a determinare il costo per l’Erario, cioè il nodo su cui si gioca l’inserimento in manovra. Secondo la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato del 24 giugno 2026, i forfettari sono 2.027.665 e di questi 81.077 hanno ricavi vicini al tetto. Gli ostacoli all’ampliamento della platea sono numerosi, e a ridurre la probabilità di approvazione concorrono tre fattori:

  • l’innalzamento era già stato annunciato in vista delle due manovre precedenti e in entrambi i casi non è entrato nel testo finale;
  • nella Legge di Bilancio in preparazione concorre con l’estensione dell’IRPEF al 33% e con la detassazione degli aumenti contrattuali, che gravano sulle stesse coperture;
  • la disciplina sull’esonero IVA non dipende dal Parlamento italiano, come chiarito dal MEF in Commissione Finanze nel giugno 2025.

L’ipotesi circolata nelle ultime settimane va proprio nella direzione di un doppio binario: tassa piatta sul reddito fino a 100mila euro e obblighi IVA già sopra gli 85mila. Una riforma che si fermasse all’imposta sul reddito darebbe a quella fascia la tassa piatta al 15% senza l’esonero IVA di cui godono oggi i forfettari sotto il tetto. Quei contribuenti continuerebbero ad addebitare l’imposta in fattura, con liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, e verso i clienti privati sarebbero più cari del 22% rispetto a un concorrente che fattura in franchigia. Il vantaggio riguarderebbe la sola imposta sul reddito, senza alleggerire gli adempimenti, e lo scalino di competitività alla soglia persisterebbe.

Tetto alla franchigia IVA nella Direttiva UE

Il vincolo europeo riguarda soltanto il regime IVA dei forfettari e lascia libera la disciplina dell’imposta sul reddito. L’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, nel testo sostituito dalla direttiva (UE) 2020/285, consente agli Stati membri di esentare dall’imposta i soggetti passivi stabiliti nel proprio territorio entro un volume d’affari annuo che nessuna legislazione nazionale può superare, e subordina la franchigia transfrontaliera a un volume d’affari nell’Unione non superiore alla soglia più alta.

La stessa direttiva ha soppresso l’articolo 285, base giuridica delle deroghe individuali, e ha introdotto l’articolo 288-bis: gli Stati possono tollerare uno sforamento entro il 25% o per l’intero anno civile, ma la franchigia non spetta mai oltre il volume d’affari massimo nello Stato che la concede. Da lì discende la doppia soglia applicata in Italia. Il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, che ha inserito il Titolo V-ter nel DPR n. 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2025.

L’Italia non può alzare la soglia dell’esonero IVA

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2019 l’Italia aveva già chiesto di portare la soglia di esenzione da 65.000 euro al livello oggi proposto, richiesta documentata nella proposta COM(2020) 124 final del 31 marzo 2020: il Consiglio autorizzò 65.000 euro con la decisione di esecuzione (UE) 2020/647 dell’11 maggio 2020. Il salto al tetto attuale arrivò tre anni dopo, con la decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del 21 marzo 2023, quando lo strumento della deroga era ancora disponibile. Oggi la stessa operazione richiede una modifica della direttiva, con proposta della Commissione e voto all’unanimità del Consiglio.

Il Ministero dell’Economia ha tuttavia escluso che l’innalzamento in deroga del limite di franchigia rientri nella disponibilità dei governi nazionali, rispondendo il 25 giugno 2025 all’interrogazione a risposta immediata n. 5-04144 in Commissione Finanze della Camera. Il sottosegretario Federico Freni ha motivato la preclusione con la soppressione dell’articolo 285 e con l’introduzione di un regime di franchigia unico, riservandosi di verificare in sede unionale eventuali revisioni della direttiva.

Calcolo convenienza sopra e sotto il tetto massimo

Chi si avvicina al tetto decide su tre variabili misurabili: il coefficiente di redditività associato al codice ATECO, che determina la quota di incassi tassata a prescindere dai costi effettivi; i contributi previdenziali obbligatori, che si deducono dal reddito così determinato; l’IVA che il cliente privato non può detrarre e che nel regime ordinario si traduce in un rincaro del corrispettivo.

Il calcolatore di PMI.it ricava dal fatturato annuo, dal settore di attività e dai contributi versati l’imposta sostitutiva al 5% o al 15% e il guadagno netto, il dato da cui partire per confrontare la permanenza nel regime con l’uscita verso l’IRPEF ordinaria.

CALCOLO FLAT TAX PER I FORFETTARI

Ad esempio, un’attività con coefficiente di redditività all’86% e spese elevate può trovare più conveniente il regime ordinario ben prima del tetto, mentre un professionista con coefficiente al 78% e costi contenuti perde il vantaggio soltanto uscendo dal regime.

Fino a un’eventuale modifica delle soglie in Legge di Bilancio, la pianificazione degli incassi di fine anno per chi applica la flat tax va fatta sui limiti oggi in vigore.