6 Maggio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
La web tax al 3% non si applica alla vendita online di prodotti propri. A stabilirlo è la sentenza n. 292/1/2026 della Corte di giustizia tributaria di Milano, tra le prime pronunce dei giudici tributari sull’imposta sui servizi digitali, che ha accolto il ricorso di una società operante nelle vendite online di abbigliamento, moda e design e le ha riconosciuto il diritto al rimborso di oltre un milione di euro versato nel triennio 2020-2022 senza che l’obbligo sussistesse.
Marketplace, vendita diretta e imposta sui servizi digitali
L’imposta sui servizi digitali — introdotta dalla Legge 145/2018 e oggi disciplinata dagli articoli 62 e seguenti del DLgs 174/2024, che ne ha recepito la normativa senza modifiche sostanziali — si applica con aliquota del 3% sui ricavi derivanti dalla «messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi». L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa definizione nelle proprie istruzioni.
Il presupposto dell’imposta è l’intermediazione digitale: la piattaforma che mette in contatto venditori e acquirenti, percependo commissioni sul transato, è un marketplace soggetto alla web tax. Chi vende direttamente ai clienti attraverso il proprio sito o portale online, senza agire da tramite tra parti terze, non rientra nel campo di applicazione. La norma esclude esplicitamente dall’ambito imponibile la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore quando questi non svolge funzioni di intermediario.
Conto vendita e vendita diretta senza obbligo di web tax
La sentenza della CGT di Milano ha affrontato una fattispecie più articolata: una società che vende online beni con la formula del conto vendita, regolata dal contratto estimatorio previsto dall’articolo 1556 del codice civile. In questo schema, il bene non viene pagato al momento della consegna ma in un momento successivo, con facoltà di riconsegnarlo entro il termine stabilito.
La società aveva versato la web tax per gli anni 2020, 2021 e 2022, salvo poi presentare istanza di rimborso ritenendo di aver versato in eccesso. Il Fisco aveva opposto il silenzio-rifiuto, da cui è nato il ricorso poi accolto dai giudici milanesi.
La pronuncia chiarisce che, nel conto vendita, nel momento in cui il bene viene acquistato dal cliente si perfeziona la cessione originaria: la società è proprietaria del bene al momento della vendita e non agisce da intermediario. Non mette in contatto venditori e acquirenti, non percepisce commissioni da transazioni altrui. Conclusione: l’imposta sui servizi digitali non è dovuta per l’assenza del presupposto di intermediazione previsto dalla norma.
Diritto al rimborso della web tax versata in eccesso
Chi ha versato la web tax ritenendo erroneamente di rientrare tra i soggetti passivi dell’imposta può presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. La procedura è quella ordinaria prevista per le imposte versate in eccesso: la richiesta si effettua tramite la dichiarazione annuale DST, con possibilità di ottenere la restituzione delle somme o di riportare il credito all’anno successivo.
Il caso esaminato dalla Corte di giustizia tributaria di Milano riguardava un importo superiore al milione di euro relativo a tre annualità. La sentenza costituisce un precedente importante per tutte le imprese che operano con modelli di vendita diretta online o con contratti estimatori, alle quali sia già stata versata la web tax in assenza del presupposto dell’intermediazione digitale.