È stata recentemente diffusa la bozza del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, che fornisce importanti chiarimenti sulle modalità applicative dell’agevolazione. Ecco un riassunto delle principali novità:
Nuove definizioni:
- Struttura produttiva: una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, finalizzati alla produzione di beni o servizi.
- Processo produttivo: Insieme di attività correlate o integrate nella catena di valore che utilizzano risorse trasformandole in prodotti/servizi o loro parti essenziali.
Calcolo del risparmio energetico:
La riduzione dei consumi energetici viene calcolata confrontando la stima dei consumi annuali ottenibili con i nuovi investimenti rispetto ai consumi registrati nell’anno precedente. Se il progetto coinvolge più processi produttivi, il riferimento sarà ai consumi energetici della struttura produttiva. In assenza di dati registrati, si utilizzerà una stima basata su un’analisi dei carichi energetici con dati tracciabili.
Limiti economici sulle rinnovabili 5.0:
Sono previsti limiti al costo massimo agevolabile, calcolato in euro/Kw, a seconda del tipo di impianto rinnovabile. Per gli impianti di stoccaggio, l’importo massimo agevolabile è di 900 euro per Kw.
Formazione del personale:
Sono stati specificati i dettagli delle attività ammesse alla formazione, suddivise in due elenchi: uno per la transizione green e l’altro per la transizione digitale. I corsi devono avere una durata minima di 12 ore e sono ammissibili le spese relative ai formatori esterni, al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori, oltre alle spese generali indirette per le ore di formazione.
Certificatori:
ampliato l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, includendo, oltre a EGE e Esco, anche ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale con specifici titoli di laurea e organismi di valutazione della conformità.
Periodo di monitoraggio per gli obiettivi di risparmio energetico:
Il periodo di monitoraggio per il mantenimento dei beni, durante il quale i beneficiari non possono alienare o distrarre i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto, viene esteso anche agli obiettivi di risparmio energetico. Fino a tale data, deve essere assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto, pena la riduzione totale o parziale del credito d’imposta.