Prossime Scadenze Fiscali per l’impresa

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Fonte: MySolution

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Comunicazione della PEC: nuovi orientamenti sul domicilio digitale degli amministratori

Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 25 settembre 2025

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.
Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.

ADEMPIMENTI

Invio spese sanitarie 2025: saltato il termine del 30 settembre 2025

Agenzia delle Entrate, FAQ 24 settembre 2025

Con una FAQ pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024, sostituto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025 (decreto “Correttivo-bis”), a partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avrà cadenza annuale.
Dunque, il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 è da ritenersi superato.
La nuova scadenza per l’invio dei dati sarà stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunicata attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: vietata la compensazione nell’accollo di debiti d’imposta

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 settembre 2025, n. 246

L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i limiti dell’accollo del debito d’imposta e del divieto di compensazione tra soggetti diversi.
Con la risposta n. 246 del 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una rete di imprese che intendeva consentire ai retisti di pagare i debiti tributari altrui utilizzando in compensazione i propri crediti fiscali.
L’Amministrazione ha precisato che tale modello operativo configura a tutti gli effetti un accollo di debito d’imposta e che, in base alla normativa vigente, non può essere estinto tramite compensazione con crediti dell’accollante.
Pertanto, i versamenti effettuati in questo modo si considerano come non avvenuti, con conseguente obbligo di pagamento e applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997.

IVA

IVA e società in liquidazione: quando spetta la detrazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 settembre 2025, n. 251

Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul diritto alla detrazione IVA per le società in liquidazione.
Con la risposta n. 251 del 22 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società posta in liquidazione volontaria nel 2021, la quale aveva ricevuto, successivamente all’avvio della procedura, fatture da professionisti per attività legali legate al recupero crediti e al contenzioso tributario. La società chiedeva se fosse possibile detrarre l’IVA addebitata su tali prestazioni, nonostante in precedenza esercitasse un’attività esente da IVA.
L’Agenzia ha precisato che la liquidazione rappresenta sì l’ultima fase della vita societaria, ma costituisce comunque parte dell’attività d’impresa. Pertanto, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA, la detrazione è ammessa se sussiste un nesso diretto e strumentale tra le spese sostenute e l’attività liquidatoria.
Nel caso concreto, le prestazioni di assistenza legale e di recupero crediti sono state ritenute afferenti alla liquidazione, consentendo così la detrazione dell’imposta. Pur riferendosi anche a vicende avviate prima della decisione dei soci di sciogliere la società, tali attività erano finalizzate alla definizione dei rapporti ancora pendenti, risultando così funzionali al processo liquidatorio.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia ha chiarito che la società potrà procedere in tal senso al ricorrere dei presupposti di legge.

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

IRPEF

Figli a carico e detrazioni: stop ai 30 anni, ma restano le agevolazioni per spese e oneri

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 settembre 2025, n. 243

Con la risposta n. 243 del 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di detrazioni per carichi di famiglia, alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio all’articolo 12 del TUIR.
La nuova disciplina prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resti fissata in 950 euro per ciascun figlio, ma si applichi esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Pertanto, i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non potranno più beneficiare della detrazione, salvo che abbiano una disabilità riconosciuta.
All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se il compimento del 30° anno di età comporti la perdita automatica dello status di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dal reddito percepito, oppure se tale qualifica possa comunque permanere, permettendo ai genitori di fruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse del figlio.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di età introdotto dalla legge di Bilancio riguarda esclusivamente la detrazione per figli a carico prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR. Tuttavia, grazie al comma 4-ter dello stesso articolo, i figli per i quali non spetta più la detrazione restano comunque considerati fiscalmente a carico se rispettano i requisiti reddituali (2.840,51 euro, elevati a 4.000 per i figli fino a 24 anni).
In questo modo, pur cessando la detrazione al compimento dei 30 anni, i genitori possono continuare a beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese – come quelle sanitarie, universitarie o per interessi passivi – sostenute nell’interesse del figlio, ai sensi dell’art. 15 del TUIR. La detrazione di 950 euro è riconosciuta, in ogni caso, dal mese in cui il figlio compie 21 anni fino al mese che precede il compimento dei 30.
L’Agenzia ha infine precisato che il sostituto d’imposta è tenuto a indicare i dati del figlio fiscalmente a carico nella Certificazione Unica anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia.

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: come il familiare convivente può ottenere la detrazione fiscale

Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia.
A precisarlo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, richiamando quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR.
Per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per ottenere la detrazione, è sufficiente che il familiare dichiari, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente con il possessore dell’immobile e che abbia sostenuto direttamente le spese.
È importante sottolineare che la convivenza deve essere già in atto al momento in cui viene avviata la procedura o alla data di inizio dei lavori, e deve persistere nel periodo in cui vengono effettivamente sostenute le spese ammesse alla detrazione, anche se queste sono antecedenti all’avvio dei lavori (come indicato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 136/E/2002).

IRPEF

Chiarita la tassazione delle maggiorazioni 2025 per fondi pensione ante 2007

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 settembre 2025, n. 245

Con risposta n. 245 del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme corrisposte agli iscritti a un fondo pensione di un gruppo bancario che avevano esercitato l’opzione di capitalizzazione delle prestazioni.
Il caso riguardava i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006, ai quali nel 2021 era stata liquidata una prestazione in forma capitale, già tassata secondo il regime vigente. Successivamente, nel 2023, è stata prevista un’ulteriore “maggiorazione individuale” da corrispondere nel 2025 e il fondo chiedeva se tale somma dovesse essere trattata come nuova prestazione soggetta alle regole introdotte dal D.Lgs. n. 252/2005 oppure come parte delle prestazioni maturate prima del 2007.
L’Agenzia ha confermato che la maggiorazione deriva da prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e resta quindi soggetta alla disciplina previgente, con tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.
L’aliquota interna deve essere determinata secondo l’art. 19 del TUIR, sommando l’importo della maggiorazione 2025 a quello già erogato nel 2021 e considerando l’intera anzianità maturata fino alla cessazione del servizio; dall’imposta complessiva andrà poi detratta quella già applicata alle somme liquidate nel 2021.

AGEVOLAZIONI

Riconoscimento e promozione delle zone montane: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Legge 12 settembre 2025, n. 131

“La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”.
A riconoscerlo è la legge n. 131/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre, che contiene disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali dovranno adottare interventi mirati alla crescita socio-economica delle aree montane, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili. Le azioni dovranno puntare a ridurre gli squilibri con i territori non montani, favorire il ripopolamento, garantire servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità, connessioni), sostenere agricoltura, industria, turismo e artigianato, e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, anche con misure di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo.
La Legge, entrata in vigore lo scorso 20 settembre, introduce anche misure di carattere fiscale a vantaggio di specifiche categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane individuate.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un D.P.C.M. stabilirà i criteri per classificare i comuni montani beneficiari delle agevolazioni, sulla base dei dati Istat e previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto definirà anche l’elenco ufficiale dei comuni montani, aggiornabile annualmente. Un ulteriore D.P.C.M. individuerà, tra questi, quelli destinatari delle misure di sostegno, tenendo conto anche di parametri socio-economici, con aggiornamenti almeno triennali. La classificazione non riguarda la PAC né l’esenzione IMU sui terreni agricoli montani, che restano disciplinate dalle norme di settore.
Entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare un D.P.C.M. per il riordino, l’integrazione e il coordinamento delle ulteriori agevolazioni, anche fiscali, in favore dei comuni montani, per renderle coerenti con la nuova classificazione.
Il decreto dovrà essere a costo zero per la finanza pubblica e sarà sottoposto a parere parlamentare.
Tra gli incentivi di carattere fiscale la legge istituisce appositi crediti d’imposta per favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (artt. 6 e 7), stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna (art. 19), incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (art. 25) ed incoraggiare l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (art. 27).

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

La comunicazione della PEC per gli amministratori

Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 25 settembre 2025

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.
Gli orientamenti riguardano in particolare:

  1. Richieste di evasione in data certa;
  2. Iscrizione di soggetti responsabili della sicurezza, del datore di lavoro, ecc.;
  3. Domicilio digitale degli amministratori;
  4. Indicazione della ragione sociale per le società in liquidazione;
  5. Aggiornamento degli assetti proprietari per s.p.a. e s.a.p.a.;
  6. Imprese sociali – trasferimento d’azienda;
  7. Imprese sociali – fusione/scissione;
  8. Imprese sociali – trasformazione.

I materiali sono scaricabili dal sito https://www.unioncamere.gov.it/.
Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.
L’obbligo si applica alle entità che possiedono il duplice requisito di essere imprese e di essere costituite in forma societaria. Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (es. STP, STA), i consorzi e le reti di imprese che non hanno acquisito soggettività giuridica. Rimane un punto interrogativo sulle società consortili: sebbene il MiMIT e Unioncamere abbiano posizioni contrastanti, l’interpretazione prevalente (sostenuta da Assonime) le include nell’obbligo, riconoscendone la natura di imprenditore societario.
Dal punto di vista soggettivo, la normativa coinvolge tutti gli amministratori, inclusi quelli senza deleghe operative, e i liquidatori. Sono invece esclusi procuratori, direttori generali e preposti di sedi secondarie di società estere.
L’obbligo di comunicazione della PEC è effettivo per le nomine iscritte a partire dal 1° gennaio 2025.
Per quanto riguarda gli amministratori già in carica a tale data, a differenza di quanto indicato dal MiMIT, che aveva prima fissato il termine al 30 giugno 2025 e poi posticipato al 31 dicembre 2025, il nuovo orientamento della Commissione, in linea con Unioncamere e Assonime, sostiene che non sia previsto un termine di scadenza per tale adempimento, data l’assenza di una specifica previsione normativa.
La Commissione chiarisce anche che il domicilio digitale deve essere un indirizzo PEC personale e legalmente valido e non è quindi possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.
L’amministratore ha però diverse opzioni:

  • utilizzare il proprio domicilio digitale personale;
  • utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più incarichi;
  • indicare PEC diverse per cariche in società differenti;
  • “eleggere domicilio speciale” presso la PEC della società in cui si ricopre la carica. Quest’ultima opzione, avallata da Unioncamere e Assonime, è tuttavia in contrasto con una precedente nota del MiMIT e le diverse CCIAA territorialmente competenti si stanno muovendo “in ordine sparso”.

IMPRESE

La White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.
Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della legge n. 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì 31 ottobre 2025770/2025Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2024.Sostituti d’impostaTelematica
Venerdì 31 ottobre 2025Modello Redditi PF/SC/SP/ENCTermine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF, SC, SP e ENC relativo all’anno d’imposta 2024.Persone fisicheSocietà di personeSocietà di capitaliEnti no profitTelematica