Poste non è responsabile nel caso in cui l’assegno venga pagato ad un soggetto non destinatario

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La Sezione I Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15193/2024 si è pronunciata riguardo il caso di un pagamento effettuato in favore di un soggetto non destinatario dell’assegno.

Il caso

La vicenda trae origine dal pagamento, avvenuto presso un ufficio postale di Roma, di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, in favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario del titolo. L’assegno era stato inviato a mezzo posta e a seguito dell’incasso da parte del non legittimato, la società di assicurazioni si era vista costretta ad effettuare un ulteriore pagamento.

Il giudice di pace investito della vicenda condannava Poste italiane, sostenendo che vi fosse stato un comportamento negligente nelle procedure di identificazione del beneficiario, decisione che trovava puntuale conferma anche in sede di appello dinanzi al Tribunale che non ravvisava alcun concorso colposo, in capo al soggetto che aveva inviato il titolo a mezzo  posta ordinaria, in quanto tale comportamento non assumeva alcun rilievo causale rispetto al danno che si era verificato.

A fronte di tale pronuncia Poste, proponeva ricorso per Cassazione evidenziando come l’impiegato che espleta le procedure allo sportello, non necessariamente debba possedere competenze di esperto grafologo ma che lo stesso, debba limitarsi al possesso delle comuni cognizioni senza ricorrere all’ausilio di tecnologie sofisticate e di difficile reperimento.

La decisione

I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda hanno chiarito che, dai fatti si evinceva chiaramente come la somma, si rendeva disponibile, solo a seguito di incasso e di autorizzazione al pagamento della banca trattaria emittente, a seguito di uno scambio del titolo attraverso le opportune procedure.

Altresì non coglieva nel segno la doglianza della banca, nel richiamare le regole suggerite dall’Abi che, non sono oggetto di normativa, né di legge, né di regolamento, ma che costituiscono una mera raccomandazione.

I giudici di legittimità inoltre non hanno mancato di evidenziare come la condotta della banca, che ha utilizzato la posta ordinaria per l’invio di un assegno, sia contrastante non solo con le regole di comune prudenza che avrebbero dovuto sollecitare l’utilizzo di un mezzo più idoneo, atto a fornire rassicurazioni in ordine al buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dei soggetti coinvolti nell’intera operazione.

Pertanto, sulla scorta di tali argomentazioni la Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava al Tribunale di Roma per la decisione anche in merito alle spese processuali.

Fonte: JuraNews