È irrilevante il modo attraverso il quale l’influencer induca i propri follower all’acquisto di prodotti di una società con cui ha un contratto; l’attività svolta in questo caso è inquadrabile come agente di commercio, atteso che nel mondo web la promozione di prodotti viene assicurata attraverso la pubblicazione sui vari social, da parte dell’influencer, di contenuti destinati alla platea dei follower. È quanto stabilito dal Tribunale di Roma con la corposa sentenza n. 2615, del 4 marzo 2024, in merito ad un contenzioso tra una società e la Fondazione Enasarco.
Fonte: MySolution