Le prossime scadenze fiscali per l’impresa.

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Circolare per il Cliente 19 maggio 2025, n. 466

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 19 MAGGIO 2025 per MySolution
  • IN BREVE
    • Invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2025 al 3 giugno
    • È online la CU 2025
    • Come recuperare l’IVA non riscossa in caso di procedure concorsuali
    • Concordato preventivo biennale 2025 e 2026
    • Estromissioni agevolate entro il 31 maggio 2025
    • Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornato l’elenco dei Paesi coinvolti
    • Agevolazioni “prima casa” su più immobili
    • L’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia
    • Elenco aggiornato 5 per mille 2025
  • APPROFONDIMENTI
    • Come acquisire la CU 2025
    • Le note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali
  • PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

Invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2025 al 3 giugno

Scade il 3 giugno (il 31 maggio è sabato e il 2 giugno è festa) il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2025.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

DICHIARAZIONI

È online la CU 2025

INPS, Circolare 20 marzo 2025, n. 61

Con la circolare n. 61 del 20 marzo 2025, l’INPS ha illustrato ai cittadini come è possibile acquisire la Certificazione Unica 2025. Questo al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio.
È online la Certificazione Unica (CU) 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024, documento indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La CU èaccessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, riflettendo così l’impegno dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi.

IVA

Come recuperare l’IVA non riscossa in caso di procedure concorsuali

Con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021, il comma 3-bis dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l’IVA non riscossa attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione nei confronti del cessionario/committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”, senza la necessità di effettuare preventivamente l’insinuazione al passivo.
La nota di credito deve però essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di apertura della procedura.
Decorso questo termine non è più ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Concordato preventivo biennale 2025 e 2026

D.M. 28 aprile 2025 

Il decreto MEF del 28 aprile 2025 definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
È già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
La trasmissione telematica delle adesioni al CPB potrà avvenire in due modi:

  • trasmettendo il modello CPB 2025/2026insieme alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA;
  • in modo autonomo, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.

IMPOSTE DIRETTE

Estromissioni agevolate entro il 31 maggio 2025

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, legge di Bilancio 2025, ha riproposto l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, richiamando la disciplina di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015. Il prossimo 31 maggio scade il termine per effettuare l’estromissione degli immobili dell’imprenditore individuale.
Gli immobili che possono essere estromessi dal regime di impresa sono:

  • gli immobili nei quali l’attività stessa dell’impresa è esercitata
  • e gli immobili acquistati per esercitare l’attività e non più utilizzati per un trasferimento o per la cessazione, nonché, al limite, quelli acquistati solo per investimento.

L’opzione per beneficiare dell’agevolazione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025, con effetti che retroagiscono al 1° gennaio 2025. Non mutando l’intestazione dell’immobile, non è necessario un atto notarile, e vale il comportamento concludente dell’imprenditore che deve annotare nel libro giornale, oppure (per i soggetti in contabilità semplificata) nel registro dei beni ammortizzabili, che l’immobile è passato dal patrimonio dell’impresa a quello privato.
Il perfezionamento dell’opzione sarà poi subordinato all’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
L’estromissione agevolata prevede in sintesi:

  • imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulla plusvalenza da assegnazione;
  • per i beni immobili, possibile applicazione del valore catastale invece del valore normale ex art. 9, comma 3, del TUIR ai fini della quantificazione della plusvalenza da estromissione;
  • aliquota dell’imposta proporzionale di registro ridotta al 50%;
  • applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato per il 60% entro il 30 novembre 2025 e per il saldo entro il 30 giugno 2026.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornato l’elenco dei Paesi coinvolti

D.Dirett. 28 aprile 2025

Con D.Dirett. 28 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto delle new entry tra gli Stati coinvolti nello scambio automatico delle informazioni finanziarie. ArmeniaMoldaviaUcraina e Uganda si uniscono infatti alla lista dei paesi che condividono reciprocamente le informazioni sui movimenti finanziari dei loro residenti.
Con il Decreto pubblicato, in particolare, sono aggiornati gli allegati C e D al Decreto MEF del 28 dicembre 2025, recanti rispettivamente l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti, in attuazione della legge n. 95/2015, e della direttiva 2014/107/UE.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni “prima casa” su più immobili

Corte di Cassazione, Ordinanza 27 marzo 2025, n. 8139

Le agevolazioni “prima casa”, sussistendone le condizioni, si applicano anche per le ipotesi di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici “prima casa”, sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa.
Per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con le agevolazioni, dovrà essere accatastato, ricorrendone i presupposti, nelle categorie da A/2 ad A/7 che possono beneficiare dell’agevolazione, con esclusione, dunque delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’Amministrazione finanziaria ha quindi ammesso con numerosi documenti di prassi (ad esempio, circolare n. 38/E/2005, risoluzione n. 142/E/2009, circolare n. 31/E/2010, circolare n. 18/E/2013, circolare n. 2/E/2014) che il beneficio “prima casa” è concesso anche su due immobili purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • i due appartamenti contigui devono essere destinati, dopo l’acquisto, a costituire un’unica unità abitativa;
  • l’immobile risultante dall’unificazione deve conservare le caratteristiche tipiche degli immobili in relazione ai quali può essere concessa l’agevolazione “prima casa”.

La Giurisprudenza, in assenza di un termine specificamente indicato dalla norma per l’unificazione, ha avuto modo di chiarire che l’agevolazione presuppone che, “entro il termine di tre anni dalla registrazione, sia dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali”.

ADEMPIMENTI

L’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia

Agenzia delle Entrate, Guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia”

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.
La procedura è rivolta:

  • ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale);
  • alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi online per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall’Agenzia, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l’interessato.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una Guida che illustra le modalità per richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) a operare da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia.

TERZO SETTORE

Elenco aggiornato 5 per mille 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco definitivo delle Onlus iscritte al 5 per mille dell’anno finanziario 2025, sia in formato pdf che in csv. Contestualmente, è stato aggiornato e integrato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per l’accesso al beneficio nel 2025.
Le Onlus che ne avessero diritto possono ancora accreditarsientro il 30 settembre 2025, ma i requisiti per essere ammessi devono comunque essere posseduti alla data del 10 aprile.

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Come acquisire la CU 2025

INPS, Circolare 20 marzo 2025, n. 61

Con la circolare n. 61 del 20 marzo 2025, l’INPS ha illustrato ai cittadini come è possibile acquisire la Certificazione Unica 2025. Questo al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio.
È online la Certificazione Unica (CU) 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024, documento indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La CU èaccessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, riflettendo così l’impegno dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi.
Le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.783.143.
Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.
pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.
La CU 2025 è disponibile anche su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.
In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

  • patronati, CAF e professionisti abilitati;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta;
  • numero verde dedicato 800 434320;
  • contact center multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.

L’Istituto, come ogni anno, ha predisposto la Certificazione Unica Sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, e la Certificazione Unica Ordinaria (CUO), da trasmettere online all’Agenzia delle Entrate, anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta:

  • entro il 28 febbraio 2025 ha effettuato il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2024, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti, e ha applicato a gennaio 2025 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni in pagamento;
  • determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2024), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire da gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino a novembre dell’anno successivo (2025).

IVA

Le note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali

Con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021, il comma 3-bis dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l’IVA non riscossa attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione nei confronti del cessionario/committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”, senza la necessità di effettuare preventivamente l’insinuazione al passivo.
La nota di credito deve però essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di apertura della procedura.
Decorso questo termine non è più ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Si segnala tuttavia che nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 485/2022 è previsto che “laddove il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, scegliesse di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà prevista dal predetto comma 3-bis, e la procedura concorsuale si rivelasse infruttuosa, il medesimo potrebbe comunque avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26“. In quel caso il termine per l’emissione della nota di variazione sarebbe quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di chiusura della procedura.
Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo dovesse essere pagato in tutto o in parte, il creditore dovrà emettere una nota di variazione in aumento così da riallineare le variazioni dell’imponibile al corrispettivo effettivamente incassato.
La nota di credito deve contenere sia l’imponibile che l’IVA, andando così a stornare anche l’imponibile non incassato poiché “il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta“. Attenzione perché una nota di variazione di sola IVA potrebbe essere considerata errata dall’Agenzia delle Entrate con la conseguenza che, qualora fosse nel frattempo spirato il termine di cui sopra, verrebbe definitivamente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione IVA.
Nella circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 3 giugno 2025Liquidazioni periodiche IVA – LIPETermine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematico
Martedì 3 giugno 2025Imposta di bollo I trimestre 2025 su fatture elettronicheVersamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno.Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato (senza applicazione di interessi e sanzioni) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro.Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.F24 – Sito AdE