Fonte: MySolution
La Cassazione – con sentenza del 23 ottobre 2024, n. 27446 – ha chiarito che durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita non matura l’anzianità di servizio, ma l’unico diritto che resta in capo al lavoratore è quello alla conservazione del posto di lavoro per il periodo massimo di 18 mesi: al riguardo, il periodo di aspettativa viene concesso dal datore di lavoro solo in presenza di condizioni di salute particolarmente gravi.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che i certificati medici giustificativi sono prodotti dal lavoratore e vagliati dal datore di lavoro prima di concedere il diritto ad assentarsi dal lavoro con conservazione del posto, non sussistendo alcun obbligo per il lavoratore che ne usufruisce di trasmettere all’ente concedente ulteriori certificati medici per giustificare la propria assenza.