La confisca non comporta, di per sé, l’estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione, ai predetti, rimasti estranei al relativo procedimento, incluso quello di prevenzione reale (rispetto alla misura già disciplinata dall’art. 2-ter, terzo comma, legge n. 575 del 1965, assorbito dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011), e perciò formalmente non soggetti agli effetti del giudicato penale, è consentito, in linea con i valori protetti dagli artt. 24 e 42 della Cost., far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice della prevenzione, l’esistenza delle condizioni di permanente «validità» della situazione giuridica loro intestata, purché versino in buona fede e, anteriormente alla confisca (o al sequestro a questa prodromico, se intervenuto), abbiano trascritto il loro titolo (Cass. pen., Sez. 1, 6/3/2018, n. 22899; Cass. pen., Sez. 1, 30/05/2013, n. 27201; Cass. pen., Sez. 1, 21/2/2008, n. 14928; Cass. pen., Sez. 1, del 21/11/2007, n. 45572; Cass. pen., Sez. 6, n. 18/9/2002, Cass. pen., Sez. 1, del 13/6/2001, n. 34019; Cass. pen., Sez. 1, 20/10/1997, n. 5840).
In sostanza, al titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, che sia rimasto estraneo al relativo procedimento, è data facoltà di proporre incidente di esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione per la tutela del proprio diritto, alla duplice condizione che versi in buona fede e che abbia anteriormente trascritto il proprio titolo (Cass. 1 pen., 6/3/2018, n. 22899; Cass., Sez. 1 pen., 18/3/2008, n. 16709; Cass., Sez. pen., 27/6/1996, n. 4399).
La competenza del giudice penale trova la propria ratio nell’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato e di evitare, perciò, che l’accertamento del diritto del terzo sia limitato alla verifica del proprio titolo e della data della sua trascrizione, esigenza che impone, dunque, un’indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione (si veda in tema di creditori privilegiati Cass., Sez. 1, 12/11/1999, n. 12535).
Fonte: JuraNews