Fonte: MySolution
La Cassazione – con sentenza del 5 novembre 2024, n. 28429 – è intervenuta in merito agli effetti dell’infortunio in itinere, stabilendo che è da risarcire l’infortunio del dipendente che, durante l’orario lavorativo, fa spostamenti per conto dell’azienda, anche se si muove con i propri mezzi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione: in tal senso, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.