Fonte: GPDP
Il Garante per la protezione dei dati personali – con Newsletter del 22 ottobre 2024, n. 528 – ha ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi.
Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.
Nel dettaglio, il Garante della Privacy ha affermato che la sistematica conservazione delle mail – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati.
Tale conservazione, infatti, risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10066116#2