18 Settembre 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
Il DURF appalti è la certificazione dell’Agenzia delle Entrate che consente alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di ottenere l’esonero da alcuni obblighi di controllo sulle ritenute dei lavoratori impiegati negli appalti. Il documento riguarda i contratti caratterizzati da elevato utilizzo di manodopera e richiede il rispetto di specifici requisiti fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con la risposta a interpello n. 174/2026 – quali somme possono concorrere al raggiungimento della soglia del 10% dei versamenti necessaria per ottenere il DURF, includendo anche alcune componenti relative a interessi bancari e imposte pagate all’estero.
In sintesi:
- le norme sul Documento Unico di Regolarità Fiscale sono contenute nell’articolo 17bis, comma 5, del decreto legislativo 241/1997;
- il DURF riguarda appalti e subappalti relativi a una o più opere di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro con prevalente utilizzo di manodopera;
- la certificazione consente all’impresa appaltatrice di evitare la trasmissione delle deleghe F24 relative alle ritenute dei lavoratori coinvolti;
- tra i requisiti richiesti rientra il versamento tramite modello F24 di somme pari almeno al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel periodo considerato;
- le ritenute sugli interessi attivi bancari e i crediti per imposte pagate all’estero possono concorrere al calcolo del requisito secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
DURF appalti: certificazione obblighi fiscali sulle ritenute
Il Documento Unico di Regolarità Fiscale attesta il possesso dei requisiti che permettono alle imprese appaltatrici di beneficiare delle semplificazioni previste per gli obblighi sulle ritenute fiscali negli appalti. La certificazione riguarda la disciplina prevista dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotta per rafforzare i controlli sui versamenti delle ritenute effettuati dalle imprese che impiegano lavoratori nell’esecuzione di opere o servizi affidati da un committente. Il DURF interessa i contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati caratterizzati contemporaneamente da:
- importo complessivo annuo superiore a 200mila euro;
- prevalente utilizzo di manodopera;
- svolgimento dell’attività presso le sedi del committente;
- impiego di beni strumentali di proprietà del committente.
Obblighi in appalti senza DURF e controlli sulle ritenute
In assenza del DURF, il committente deve verificare i versamenti delle ritenute fiscali effettuati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. L’impresa affidataria deve quindi trasmettere al committente le deleghe di pagamento relative ai versamenti effettuati tramite modello F24 e le informazioni necessarie per consentire il controllo.
La presentazione del DURF consente invece all’impresa in possesso dei requisiti di evitare l’obbligo documentale nei confronti del committente.
Requisiti DURF: attività, dichiarazioni e regolarità fiscale
Il rilascio del DURF richiede il rispetto di quattro condizioni relative alla situazione fiscale dell’impresa.
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- regolarità degli obblighi dichiarativi;
- versamenti complessivi nel conto fiscale almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel periodo di riferimento;
- assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati alla riscossione per importi superiori a 50mila euro con termini scaduti e non pagati.
Il DURF viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data di emissione.
Requisito 10% DURF: come si calcola la soglia dei versamenti
Il requisito del 10% del DURF si verifica confrontando i versamenti effettuati tramite modello F24 con i ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate dall’impresa nel periodo considerato.
Il criterio riguarda i versamenti relativi ai periodi d’imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. Nel calcolo rientrano tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL versati tramite modello F24, considerando gli importi al lordo dei crediti compensati.
I criteri di calcolo sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate anche con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 e con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020.
Interessi bancari e imposte estere ammessi nel calcolo
Con la risposta a interpello n. 174/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alcune somme possono concorrere al raggiungimento della soglia del 10% anche se derivano da componenti fiscali diverse dai versamenti ordinari dell’impresa.
Sono ammesse nel calcolo le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari operate dagli istituti di credito e versate in qualità di sostituti d’imposta, oltre ai crediti relativi alle imposte pagate all’estero indicati nella dichiarazione dei redditi.
Il chiarimento amplia quindi le componenti considerate per verificare il requisito necessario al rilascio della certificazione.
Versamenti DURF: somme ammesse ed escluse
| Somme considerate | Effetto sul requisito del 10% |
|---|---|
| tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL versati tramite F24 | ammessi nel calcolo secondo i criteri indicati dall’Agenzia delle Entrate |
| ritenute sugli interessi attivi bancari versate dal sostituto d’imposta | ammesse secondo la risposta a interpello n. 174/2026 |
| crediti per imposte pagate all’estero indicati nella dichiarazione dei redditi | ammessi secondo la risposta a interpello n. 174/2026 |
| pagamenti relativi a cartelle esattoriali | esclusi dal calcolo |
La prassi dell’Agenzia ha riconosciuto tra le somme rilevanti anche alcune fattispecie particolari, tra cui i versamenti IVA relativi a operazioni soggette a reverse charge e split payment e alcune ipotesi di imposta teorica riferita al consolidato fiscale e alla liquidazione IVA di gruppo.
Richiesta DURF e validità della certificazione
Il DURF viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate alle imprese che dimostrano il possesso dei requisiti richiesti attraverso i servizi disponibili nel cassetto fiscale. La domanda si presenta all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta utilizzando apposito Modello di istanza DURF. Disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha validità di 4 mesi e non prevede altre scadenze.
La certificazione deve essere consegnata al committente per attestare la regolarità fiscale dell’impresa e consentire l’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa sugli appalti.