DL Fiscale e bonus ZES: comunicazione integrativa con variazione degli investimenti

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Fonte: Gazzetta Ufficiale

Il D.L. n. 155/2024, Decreto fiscale collegato alla Manovra 2025, cambia le regole per la presentazione della comunicazione integrativa ai fini della spettanza del Bonus Zes Unica, già oggetto di modifica con l’art. 1 del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto “Omnibus”.

Tale ultimo Decreto, all’art. 1, comma 1, terzo periodo, prevedeva che l’ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa da inviare a pena di decadenza dal 18 novembre al 2 dicembre, non potesse essere superiore a quello riportato nella comunicazione originaria inviata all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 12 luglio.

Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito (vedi istruzioni di compilazione comunicazione integrativa credito d’imposta Zes Unica):

  • aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
  • modificare la dimensione impresa (frontespizio);
  • aumentare il numero progetti (quadro A);
  • aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
  • modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A);
  • modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
  • modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
  • aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

Ora, con l’art. 8 del Decreto fiscale, tali preclusioni vengono meno.

In particolare, grazie al collegato fiscale sarà possibile indicare investimenti aggiuntivi rispetto a quello riportati nella comunicazione originaria inviata entro lo scorso 12 luglio. Ulteriori investimenti ossia un maggior credito d’imposta come da fatture elettroniche ed estremi della certificazione delle spese sostenute.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (previsione invariata).

Tuttavia, qualora il credito di imposta fruibile, come sopra individuato, risulti pari al limite massimo di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 124/2023 è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati come da dichiarazione integrativa (di cui al comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. n. 113 così come introdotto dal D.L. n. 155/2024).

Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato art. 16, comma 1, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della suddetta procedura, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. n. 113 così come introdotto dal D.L. n. 155/2024).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-19&atto.codiceRedazionale=24G00175