Diritto alla riparazione, obblighi UE dal 31 luglio 2026 in Italia non esigibili

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31 Luglio 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Dal 31 luglio 2026 tutti gli Stati membri devono applicare le norme sul diritto alla riparazione, che obbligano i produttori a riparare i beni di consumo guasti anche fuori garanzia. La direttiva (UE) 2024/1799 produce effetti solo attraverso il recepimento nazionale ma in Italia il decreto che inserisce l’obbligo nel Codice del consumo non è ancora stato pubblicato. Le nuove responsabilità riguardano produttori, importatori e distributori, a partire da quelli che vendono negli altri Paesi UE, dove le regole sono già applicabili.

In sintesi:

  • ai sensi della direttiva (UE) 2024/1799 in vigore dal 30 luglio 2024, l’obbligo di riparazione grava sul fabbricante/produttore per i beni dell’allegato II, articolo 5, paragrafo 1 mentre l’estensione di dodici mesi della garanzia legale dopo la riparazione copre i contratti conclusi dopo del 31 luglio 2026 (articolo 21);
  • il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto di recepimento il 2 luglio 2026 (Atto del Governo n. 426) ma l’iter di approvazione non si è concluso alla scadenza prevista del 31 luglio 2026;
  • la piattaforma online europea per la riparazione deve entrare in funzione entro il 31 luglio 2027, articolo 7.

Diritto alla riparazione oltre garanzia, obblighi dei produttori

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sul diritto alla riparazione obbliga il produttore a riparare, su richiesta del consumatore, i prodotti per i quali il diritto dell’Unione ha fissato specifiche di riparabilità, anche quando la garanzia legale di due anni è scaduta. Il testo della direttiva chiama questo soggetto “fabbricante”, termine che indica il produttore del bene. L’unica esimente prevista è l’impossibilità della riparazione, e il costo dei pezzi di ricambio non basta a giustificare un rifiuto, come chiarisce il considerando 24.

Il paragrafo 2 stabilisce le condizioni dell’obbligo di riparazione: intervento a titolo gratuito oppure a un prezzo ragionevole ed entro un tempo ragionevole dalla presa in carico del bene, con la facoltà di prestare al cliente un prodotto sostitutivo per la durata dei lavori e di offrire un bene ricondizionato quando la riparazione non è possibile.

La formula del prezzo ragionevole è definita solo per finalità nel considerando 16, dove si precisa che può coprire manodopera, pezzi di ricambio, costi dell’impianto e un margine consueto, purché non sia costruita in modo da dissuadere il consumatore dal chiedere la riparazione. Poiché la direttiva non fissa parametri numerici e affida le sanzioni agli Stati membri, sarà la disposizione più contestata nei primi anni. Il fabbricante può subappaltare l’intervento a un riparatore più vicino al cliente e risponde comunque dell’adempimento, mentre il paragrafo 8 lascia il consumatore libero di rivolgersi a chi preferisce.

Direttiva UE 2024/1799, Italia senza recepimento al 31 luglio

La direttiva (UE) 2024/1799 è in vigore dal 30 luglio 2024. Il 31 luglio 2026 è invece il termine entro cui gli Stati membri devono adottare le norme nazionali di recepimento del diritto alla riparazione ed è la data a partire dalla quale devono applicarle, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1. Sono due date diverse e la loro sovrapposizione è all’origine della confusione sull’effettiva decorrenza degli obblighi.

Gli adempimenti si distribuiscono su sette anni e cadono tutti nello stesso giorno del calendario:

DataAdempimento e base normativa
30 luglio 2024Entrata in vigore della direttiva sul diritto alla riparazione, articolo 23
31 luglio 2026Termine di recepimento e applicazione delle misure nazionali, articolo 22, paragrafo 1
31 luglio 2026Notifica alla Commissione delle norme sanzionatorie, articolo 15
31 luglio 2026Comunicazione del punto di contatto nazionale o delle piattaforme nazionali, articolo 9, paragrafo 1
31 luglio 2026Comunicazione delle condizioni di accesso alla sezione nazionale, articolo 9, paragrafo 2
31 luglio 2027Piattaforma europea per la riparazione e piattaforme nazionali in funzione, articolo 7, paragrafi 2 e 3
31 luglio 2029Notifica delle misure nazionali di promozione della riparazione, articolo 13, paragrafo 2
31 luglio 2031Relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva, articolo 19, paragrafo 1

La piattaforma europea per la riparazione disciplinata dall’articolo 7 metterà in contatto consumatori, riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione partecipativa, con funzioni di ricerca per prodotto, luogo, tempi di intervento e disponibilità di beni sostitutivi. L’iscrizione dei riparatori è volontaria e gratuita, e vale come canale di visibilità verso la clientela europea. Gli Stati che subordinano l’accesso alla sezione nazionale a requisiti di qualifica professionale guadagnano sei mesi dalla consegna dell’interfaccia comune, articolo 9, paragrafo 3.

Norma italiana ferma allo schema di decreto

La delega per il recepimento della direttiva sul diritto alla riparazione è contenuta nella legge di delegazione europea 2025, la legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026 ed entrata in vigore il 9 aprile 2026. L’articolo 4 fissa i criteri direttivi specifici, che riguardano la piattaforma online europea, il punto di contatto nazionale, i rimedi contro l’inadempimento del riparatore, le sanzioni affidate all’AGCM e le modifiche al Codice del consumo.

Il Consiglio dei ministri ha esaminato lo schema di decreto legislativo in via preliminare il 2 luglio 2026 e il testo, che introduce nel Codice del consumo un titolo dedicato alla riparazione dei beni, è ora alle Camere come Atto del Governo n. 426. Prima della pubblicazione mancano il parere delle commissioni parlamentari, il ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il ritardo produce una conseguenza sui rapporti privati, perché una direttiva non recepita non produce effetti diretti tra privati. La Corte di giustizia (sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, punto 25) ha stabilito che in assenza di provvedimenti di attuazione entro i termini prescritti i consumatori non possono fondare sulla direttiva un diritto nei confronti dei commercianti con cui hanno stipulato il contratto, né farlo valere davanti a un giudice nazionale.

Fino alla pubblicazione del decreto il consumatore italiano non ha quindi azione per pretendere la riparazione da un produttore o da un venditore sulla base della sola direttiva (UE) 2024/1799.

Lo schema prevede anche misure di accompagnamento assenti nel testo europeo. La prima è un obbligo di informazione a carico delle amministrazioni, con sezioni dedicate ai diritti dei consumatori e il rimando alla sezione nazionale della piattaforma europea sui siti del MIMIT, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’AGCM e sul portale tuttoconsumatori.it del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, disposizione collocata all’articolo 127-novies nella numerazione provvisoria del Codice del consumo.

La seconda è l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla riparazione, incaricato di promuovere la conoscenza del settore, monitorare l’andamento del mercato e coordinare gli attori istituzionali nella verifica degli effetti del recepimento. Ne faranno parte tra gli altri rappresentanti del MIMIT, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’AGCM, di Unioncamere, di ENEA, dell’Istat e dell’ISPRA.

Effetti della direttiva in Italia senza il decreto

Tre effetti si producono comunque dalla data del 31 luglio 2026. Il giudice nazionale ha l’obbligo di interpretare il diritto interno in senso conforme alla direttiva a partire dalla scadenza del termine di recepimento, con il limite del divieto di interpretazione contra legem (Corte di giustizia, sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler, punti 110 e 115).

Chi subisce un danno dalla mancata attuazione può agire per il risarcimento nei confronti dello Stato alle condizioni fissate dalla sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich. La mancata comunicazione delle misure di recepimento espone infine l’Italia a un ricorso della Commissione con richiesta di sanzione pecuniaria già alla prima pronuncia, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

Le stime della Commissione europea misurano la posta in gioco del contrasto all’obsolescenza programmata, dato che lo smaltimento anticipato di beni riparabili produce ogni anno nell’Unione 35 milioni di tonnellate di rifiuti, consuma 30 milioni di tonnellate di risorse e genera 261 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra. La perdita per i consumatori che sostituiscono invece di riparare vale quasi 12 miliardi di euro l’anno, a fronte dei 4,8 miliardi di crescita attesi nel settore della riparazione.

imprese italiane della riparazione soggette alle nuove regole

Le imprese del comparto accolgono le nuove regole come un’apertura di mercato. Mattia Borghi, presidente di CNA Riparatori di Elettrodomestici, ha definito la novità una piccola rivoluzione ai microfoni di Radio Uno il 30 luglio 2026, spiegando a La Stampa due giorni prima che i produttori hanno finora custodito schede tecniche e manuali di riparazione, con un’assistenza organizzata a circuito chiuso che il modulo europeo apre ai riparatori indipendenti.

Il settore italiano della riparazione conta 316.000 imprese, di cui 237.500 artigiane, con 904.000 occupati e 113 miliardi di fatturato, secondo i dati diffusi da Confartigianato nell’agosto 2025. Nella stessa occasione il presidente Marco Granelli ha indicato tre lacune da colmare in sede di recepimento, cioè un obbligo esplicito per i produttori di rendere disponibili i pezzi di ricambio, la chiarezza sui costi a carico delle imprese che useranno la piattaforma europea e gli incentivi fiscali che rendano la riparazione preferibile alla sostituzione. Il mancato varo del decreto lascia aperte tutte e tre le questioni.

Sul fronte della distribuzione, il direttore generale di AIRES Davide Rossi ha chiesto un decreto che intervenga sui prezzi delle riparazioni e sugli incentivi, e ha definito il diritto alla riparazione anche come diritto degli operatori indipendenti a offrire il servizio. Sulla formazione dei riparatori lavorano intanto i progetti europei dedicati all’economia della riparazione, che coinvolgono PMI, istituzioni e associazioni di categoria.

I beni coperti da obbligo di riparazione

L’obbligo di riparazione copre soltanto i beni per i quali un atto dell’Unione ha già fissato specifiche di riparabilità, elencati nell’allegato II della direttiva. Le categorie sono salite a undici con la direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione del 12 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 aprile 2026.

Categoria di beniAtto UE sulle specifiche di riparabilità
Lavatrici e lavasciuga biancheria per uso domesticoRegolamento (UE) 2019/2023
Lavastoviglie per uso domesticoRegolamento (UE) 2019/2022
Apparecchi di refrigerazioneRegolamento (UE) 2019/2019
Display elettroniciRegolamento (UE) 2019/2021
Apparecchiature di saldaturaRegolamento (UE) 2019/1784
AspirapolvereRegolamento (UE) n. 666/2013
Server e prodotti di archiviazione datiRegolamento (UE) 2019/424
Telefoni cellulari, telefoni cordless e tabletRegolamento (UE) 2023/1670
Asciugabiancheria per uso domesticoRegolamento (UE) 2023/2533
Beni con batterie per mezzi di trasporto leggeriRegolamento (UE) 2023/1542
Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domesticoRegolamento (UE) 2024/1103, aggiunto dalla direttiva delegata (UE) 2026/74

L’elenco cresce insieme alla normativa di progettazione ecocompatibile, perché l’articolo 5, paragrafo 9, impone alla Commissione di aggiungere i nuovi atti entro dodici mesi dalla loro pubblicazione. Una categoria oggi esclusa ricade quindi nell’obbligo entro un anno dall’adozione delle relative specifiche di progettazione ecocompatibile, e le imprese che producono beni in via di regolamentazione hanno un orizzonte di adeguamento breve.

Il meccanismo poggia sulle regole di ecodesign in vigore dal 2021, che già obbligano i fabbricanti a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per sette-dieci anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità di un modello e la consegna entro quindici giorni lavorativi. Quelle norme assicuravano la riparabilità sulla carta dei prodotti, mentre la direttiva del 2024 aggiunge il diritto del consumatore di pretendere l’intervento.

Modulo riparazione, consegna volontaria

La consegna del modulo europeo di informazioni sulla riparazione è rimessa alla scelta del riparatore. L’articolo 4, paragrafo 1, usa il verbo potere e non impone quindi alcun obbligo di consegna, a differenza degli obblighi di riparazione dell’articolo 5, che sono invece vincolanti. Chi decide di usare il modulo dell’allegato I lo consegna su supporto durevole prima che il cliente sia vincolato dal contratto, e da quel momento risponde delle condizioni che vi ha indicato.

La scelta vincola chi la compie, perché le condizioni indicate nel modulo, prezzo compreso, non sono modificabili per trenta giorni di calendario e il riparatore deve eseguire l’intervento a quelle condizioni se il consumatore le accetta entro il termine. In cambio il paragrafo 6 riconosce a chi compila correttamente il modulo la conformità agli obblighi informativi precontrattuali previsti dalle direttive 2011/83/UE e 2006/123/CE.

Il documento raccoglie undici voci, tra cui la natura del difetto, il tipo di riparazione proposta, il prezzo o il metodo di calcolo con l’indicazione del tetto massimo, i tempi di esecuzione, la disponibilità e il costo di un bene sostitutivo, i servizi accessori come trasporto e installazione. La consegna è gratuita, salvo il costo del servizio di diagnostica necessario a individuare il guasto, che il riparatore può addebitare previa informativa e dedurre poi dal prezzo finale.

Obblighi per importatori e distributori di marchi extra-UE

Quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’articolo 5, paragrafo 3, sposta l’obbligo di riparazione lungo una sequenza ordinata, che chiama in causa prima il rappresentante autorizzato nell’Unione, in sua mancanza l’importatore del bene e, se non c’è neppure un importatore, il distributore. Per il commercio italiano è la disposizione più onerosa dell’intero provvedimento, perché carica l’obbligo di riparare su operatori che vendono senza avere progettato né costruito il prodotto.

Gli stessi soggetti ereditano anche gli obblighi accessori. L’articolo 6 impone di mettere a disposizione informazioni gratuite, chiare e accessibili sui propri servizi di riparazione per tutta la durata dell’obbligo, mentre l’articolo 5, paragrafo 5, richiede la pubblicazione dei prezzi indicativi delle riparazioni ordinarie su un sito ad accesso libero, senza registrazione né richiesta preventiva da parte del cliente.

Tre divieti completano il quadro e incidono sulle politiche commerciali. Il paragrafo 6 vieta clausole contrattuali e blocchi hardware o software che impediscano la riparazione dei beni dell’allegato II, salvo giustificazione oggettiva come la tutela della proprietà intellettuale, e vieta di ostacolare l’uso da parte dei riparatori indipendenti di pezzi di ricambio compatibili, di seconda mano o ottenuti con la stampa 3D conformi ai requisiti di sicurezza. Il paragrafo 7 vieta il rifiuto motivato da una riparazione precedente eseguita da altri, mentre il paragrafo 4 impone prezzi ragionevoli su ricambi e strumenti messi a disposizione.

Garanzia estesa di 12 mesi dopo la riparazione

L’articolo 16 della direttiva modifica la direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni e inserisce all’articolo 10 il paragrafo 2 bis, per cui il periodo di responsabilità del venditore si estende una volta di dodici mesi, che si sommano al periodo residuo, quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per il difetto di conformità. Gli Stati membri possono fissare termini più lunghi o prevedere ulteriori estensioni della garanzia legale in caso di riparazioni successive.

Alla modifica si accompagna un obbligo informativo che ricade sul venditore, perché il nuovo paragrafo 2 bis dell’articolo 13 impone di informare il consumatore, prima di fornire il rimedio, del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’estensione che ne consegue. L’articolo 14, paragrafo 1, consente inoltre di prestare gratuitamente un bene sostitutivo, anche ricondizionato, per la durata dell’intervento.

Sul piano temporale l’articolo 21 esclude i contratti conclusi prima del 31 luglio 2026 dalla sola estensione di dodici mesi, cioè dall’articolo 16, mentre l’obbligo di riparazione dell’articolo 5 segue il prodotto e non la data di acquisto. Chi vende beni durevoli ha ragione di tracciare la data dei contratti conclusi da fine luglio, perché è quella a determinare il diritto del cliente all’anno aggiuntivo di garanzia.

Riparazione fuori garanzia, conformità per imprese

Un’impresa può misurare la propria esposizione sulla riparazione fuori garanzia con quattro verifiche, tutte fondate su norme già pubblicate e quindi indipendenti dai tempi del decreto italiano:

  • posizione nella catena di responsabilità, controllando se il fabbricante è stabilito nell’Unione e, in caso contrario, se esistono a monte un rappresentante autorizzato o un importatore, secondo l’articolo 5, paragrafo 3;
  • catalogo a confronto con le undici categorie dell’allegato II, con l’indicazione per ogni prodotto del regolamento applicabile e della durata dell’obbligo di disponibilità dei pezzi di ricambio;
  • pagina web ad accesso libero con i prezzi indicativi delle riparazioni ordinarie e le informazioni sui servizi disponibili, richiesta dall’articolo 5, paragrafo 5, e dall’articolo 6;
  • revisione di contratti di assistenza, garanzie commerciali e configurazioni software, per eliminare clausole e blocchi che impediscono l’uso di ricambi compatibili o l’intervento di riparatori indipendenti, vietati dall’articolo 5, paragrafo 6.

Chi vende in altri Stati membri ha una verifica in più da fare subito, perché l’articolo 3 impone un’armonizzazione piena che vieta discipline nazionali divergenti e i Paesi che hanno già recepito applicano le regole dal 31 luglio 2026 a prescindere dal ritardo italiano. Un’impresa italiana che vende a consumatori tedeschi o francesi risponde quindi da subito in quei mercati, con la legge applicabile individuata secondo il regolamento (CE) n. 593/2008.

Domande frequenti sul diritto alla riparazione

La riparazione fuori garanzia è gratuita?

No. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ammette che la riparazione fuori garanzia avvenga a titolo gratuito oppure a prezzo ragionevole e la gratuità riguarda soltanto i difetti di conformità coperti dai due anni di garanzia legale previsti dalla direttiva (UE) 2019/771 o dalle garanzie commerciali sulla durabilità. Negli altri casi il consumatore paga e il diritto riconosciuto sta nell’ottenere l’intervento a condizioni che non lo dissuadano dal chiederlo.

Il diritto alla riparazione vale anche sui vecchi elettrodomestici?

Sì, perché conta il tipo di prodotto, qualunque sia la data di acquisto: una lavatrice comprata dieci anni fa rientra se appartiene a una delle undici categorie dell’allegato II. In Italia l’obbligo diventa esigibile solo con la pubblicazione del decreto. Diverso il caso dell’estensione di dodici mesi della garanzia, che si applica ai soli acquisti dal 31 luglio 2026 in avanti. Un limite pratico esiste comunque, perché i pezzi di ricambio sono garantiti per sette-dieci anni dall’uscita di produzione del modello e oltre quel termine la riparazione può risultare impossibile.

In Italia si può chiedere la riparazione dopo i due anni di garanzia?

Non ancora. Fino alla pubblicazione del decreto legislativo il consumatore italiano non può obbligare il produttore a riparare un prodotto fuori garanzia, perché quel diritto nasce dalla norma nazionale di recepimento e la direttiva da sola non è invocabile contro un privato. Chi si sente rispondere di no dopo i due anni, in Italia, riceve oggi un rifiuto legittimo.

Una tutela a parte però esiste già. Il produttore è obbligato a fornire i pezzi di ricambio per sette-dieci anni e a consegnarli entro quindici giorni lavorativi. Molti componenti sono riservati ai riparatori professionali, quindi il consumatore ottiene il ricambio rivolgendosi a un riparatore.

Quali imprese devono adeguarsi dal 31 luglio 2026?

Per chi vende in Italia il 31 luglio 2026 non porta obblighi nuovi, perché il decreto italiano non è ancora stato pubblicato. Devono adeguarsi da subito soltanto le imprese che vendono a consumatori di altri Paesi UE dove il recepimento è stato completato, perché in quei mercati si applicano le norme nazionali locali.

Quando il decreto italiano sarà pubblicato, gli obblighi riguarderanno chi produce, importa o distribuisce i beni delle undici categorie dellallegato II, cioè lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, display, aspirapolvere, smartphone, tablet, asciugabiancheria, server, apparecchiature di saldatura, batterie per mezzi leggeri e stufe. Chi vende prodotti fuori da quell’elenco non avrà adempimenti.

negozi non hanno adempimenti nuovi finché il decreto italiano non sarà pubblicato; solo allora dovranno riconoscere dodici mesi di garanzia in più al cliente che, entro i due anni, sceglie la riparazione al posto della sostituzione. L’estensione varrà però solo per gli acquisti effettuati dal 31 luglio 2026 in avanti, quindi da oggi la data di vendita va registrata e conservata.