31 Luglio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
L’INPS ha aperto lo sportello per l’esonero contributivo sulle stabilizzazioni di giovani precari e le imprese che hanno in programma di trasformare un contratto a termine in rapporto stabile devono muoversi presto perché il fondo le istanze vengono accolte fino a esaurimento risorse. Chi ha già stabilizzato under 35 riceve l’esito immediato dell’istanza; chi deve farlo ottiene un accantonamento delle somme e un termine perentorio per completare l’operazione, con la perdita del beneficio prenotato in caso di ritardo.
In sintesi:
- le domande si presentano dal 29 luglio 2026 sul Portale delle Agevolazioni, nella sezione dedicata agli incentivi del decreto Lavoro (messaggio INPS n. 2518 del 29 luglio 2026);
- l’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, entro 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi (art. 4, DL 62/2026);
- le risorse ammontano a 18,2 milioni di euro per il 2026 e le istanze vengono accolte fino a capienza;
- dopo l’accantonamento delle somme il datore ha dieci giorni perentori per trasformare il rapporto e inviare la comunicazione obbligatoria;
- alle stabilizzazioni entro sei mesi dalla scadenza del termine spetta anche la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% (art. 2, comma 30, legge n. 92/2012).
Domande sul Portale delle Agevolazioni con modulo ESTA
La domanda di esonero si presenta dal 29 luglio 2026, data di pubblicazione del messaggio INPS n. 2518, e riguarda sia le trasformazioni già perfezionate sia quelle programmate a partire dal 1° agosto 2026. L’accesso avviene sul sito dell’Istituto con identità digitale, cioè SPID di livello 2 almeno, CIE di livello 3 oppure CNS, nella sezione Portale delle Agevolazioni dedicata agli incentivi del decreto Lavoro 2026, dove il modulo dell’articolo 4 è identificato dalla sigla ESTA. Le modalità di compilazione seguono quanto già indicato al paragrafo 11 della circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026.
Il modulo chiede i dati dell’impresa e del lavoratore, la data e la tipologia del rapporto a termine, la retribuzione media mensile e le dichiarazioni sull’assenza di altri sgravi sullo stesso rapporto. La pubblicazione della posizione aperta sul portale SIISL, richiesta per le nuove assunzioni agevolate, non serve per le trasformazioni.
Procedura di richiesta, caso per caso
L’istanza segue un doppio binario e il rischio si concentra tutto sul secondo. Se la trasformazione è già stata effettuata e la comunicazione obbligatoria risulta trasmessa, l’INPS risponde in calce allo stesso modulo telematico con l’accoglimento e l’indicazione dell’importo spettante: la pratica si chiude in un solo passo.
Se invece la trasformazione deve ancora avvenire, l’Istituto calcola il beneficio, accantona le risorse e avvisa il datore o l’intermediario tramite posta elettronica certificata, o posta ordinaria in assenza di PEC, con notifica anche nell’area MyINPS. Da quel momento decorre un termine perentorio di dieci giorni per perfezionare la trasformazione e inviare la comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm. L’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni e accoglie la richiesta quando la rileva. Oltre il decimo giorno le somme prenotate si perdono e occorre ripresentare l’istanza, esponendosi al rischio che nel frattempo il fondo si sia esaurito.
Esonero al 100% con tetto di 500 euro al mese
L’agevolazione azzera i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, entro un tetto di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e per un massimo di 24 mesi. Introdotta dall’articolo 4 del decreto Lavoro (DL n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026), riguarda i soli datori privati, compreso il settore agricolo, ed esclude la pubblica amministrazione.
Per i rapporti che iniziano o cessano in corso di mese il tetto è riproporzionato a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione. È fatta salva l’aliquota di computo della futura pensione del lavoratore, che lo sgravio non intacca. La fruizione può essere sospesa, con differimento, soltanto in caso di assenza obbligatoria per maternità o interdizione anticipata.
Requisiti del lavoratore e del contratto a termine
L’esonero spetta solo se il lavoratore, alla data della trasformazione, ha meno di 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) e non è mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. La circolare traccia i confini del secondo requisito: non sono ostativi i precedenti periodi di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico a tempo indeterminato, mentre lo sono un pregresso rapporto stabile a scopo di somministrazione e persino un rapporto a tempo indeterminato risolto per mancato superamento della prova o per dimissioni.
Il contratto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, avere durata effettiva non superiore a dodici mesi ed essere convertito senza soluzione di continuità: un’interruzione prima della trasformazione fa decadere il beneficio. Sulla durata il messaggio n. 2518 aggiunge una precisazione che pesa nei casi di confine, perché il computo dei dodici mesi va fatto unitariamente anche quando il rapporto ha avuto una o più proroghe. Sono esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente.
| Incentivo alla stabilizzazione under 35 — art. 4, DL 62/2026 | |
|---|---|
| In cosa consiste l’agevolazione | esonero al 100% dei contributi datoriali (esclusi premi INAIL), fino a 500 euro mensili (16,12 euro al giorno) per 24 mesi |
| Requisiti del contratto a termine | instaurato entro il 30 aprile 2026; durata effettiva massima 12 mesi, proroghe comprese; trasformato senza soluzione di continuità |
| Requisiti del contratto a tempo indeterminato | trasformazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026; esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente |
| Requisiti del lavoratore | under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni), mai assunto in precedenza a tempo indeterminato |
| Requisiti dell’impresa | incremento occupazionale netto; nessun licenziamento per GMO o collettivo nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva; divieto di licenziamento per GMO nei sei mesi successivi del lavoratore agevolato o di colleghi di pari qualifica nella stessa unità; applicazione del salario giusto |
| Cumulabilità | non cumulabile con altri sgravi contributivi; compatibile con la maggiorazione fiscale ex commi 399-400 legge 207/2024, con l’esonero parità di genere e con quello IVS delle lavoratrici madri |
| Domanda e risorse | istanza telematica attiva dal 29 luglio 2026, modulo ESTA sul Portale delle Agevolazioni; domande accolte fino a capienza dei 18,2 milioni stanziati per il 2026 |
Quanto vale l’esonero sul lavoratore stabilizzato
Il tetto di 500 euro segna la soglia oltre la quale l’esonero smette di essere realmente totale. Con un’aliquota contributiva a carico del datore indicativamente attorno al 29-30%, variabile per settore, dimensione e contratto applicato, 500 euro al mese equivalgono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 1.650-1.700 euro mensili.
Per i profili retributivi sotto quella soglia il beneficio assorbe l’intera contribuzione datoriale; sopra, l’azienda continua a versare la parte eccedente e lo sgravio si ferma al massimale. Sul singolo lavoratore il valore complessivo arriva così fino a 12.000 euro in 24 mesi, importo pieno per gli inquadramenti più bassi e solo parziale per quelli medio-alti.
Recupero addizionale dell’1,40%
Al beneficio contributivo se ne somma un secondo, di natura diversa e spesso trascurato: la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% versato sul contratto a termine. Il messaggio n. 2518 chiarisce che alle trasformazioni a tempo indeterminato, e alle stabilizzazioni effettuate entro sei mesi dalla scadenza del contratto, si applica l’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che restituisce al datore l’addizionale prevista dal comma 28 dello stesso articolo per i rapporti a termine.
Su un contratto a termine di dodici mesi con imponibile mensile di 1.600 euro l’addizionale versata sfiora i 270 euro, che tornano in azienda oltre allo sgravio sui ventiquattro mesi successivi. È una somma modesta rispetto al beneficio principale, però si aggiunge senza adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti per la trasformazione del rapporto.
Codici UniEmens e scadenze di recupero arretrati
L’esonero si fruisce in conguaglio nel flusso UniEmens a partire dalla competenza di agosto 2026 e il codice cambia secondo la gestione previdenziale del lavoratore. Il dato che va segnato in agenda riguarda gli arretrati: il recupero dei mesi già trascorsi si può esporre solo nelle denunce di agosto, settembre e ottobre 2026 per la generalità dei datori, mentre per i datori agricoli la finestra si restringe alla sola competenza di ottobre 2026, trasmessa nel quarto periodo dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027. Chi salta la finestra si trova a rincorrere con le regolarizzazioni.
| Gestione | Codici e finestre di esposizione |
|---|---|
| Datori privati, posizione contributiva ordinaria | causale ESTA con il numero di protocollo della domanda telematica; conguagli riportati con i codici L651 per la competenza corrente e L652 per gli arretrati, esponibili nelle sole denunce di agosto, settembre e ottobre 2026 |
| Agenzie di somministrazione | stessa causale ESTA, con l’indicazione aggiuntiva della matricola aziendale o del codice fiscale dell’utilizzatore sulla posizione contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A |
| Lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici | recupero sgravi con il codice 79, indicando anno e mese di riferimento e l’importo; arretrati ammessi nelle sole competenze di agosto, settembre e ottobre 2026 |
| Datori agricoli | codice retribuzione Y con codice agevolazione S1 per la competenza corrente e S2 per gli arretrati; il codice S2 va usato soltanto nella competenza di ottobre 2026 trasmessa dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027 |
Per i datori agricoli il controllo è bloccante: il flusso viene scartato se sullo stesso lavoratore compaiono, insieme al codice dell’esonero, altri codici di agevolazione incompatibili o codici relativi alle zone tariffarie agevolate. L’attribuzione dei codici si verifica nel Cassetto previdenziale del contribuente, nelle sezioni sui codici di autorizzazione e sui lavoratori agevolati. I datori che hanno sospeso o cessato l’attività recuperano l’esonero spettante tramite la procedura di regolarizzazione.
Cumulabilità e restituzione incentivi incompatibili
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sul medesimo rapporto: sono esclusi in parallelo, tra gli altri, la Decontribuzione Sud e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili. È invece compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo in deduzione per le nuove assunzioni (commi 399 e 400 della legge n. 207/2024), che agisce sul piano fiscale, con l’esonero all’1% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere (legge n. 162/2021) e con l’esonero IVS a favore delle lavoratrici madri (legge n. 213/2023), che incide sui contributi a carico della dipendente.
Il messaggio n. 2518 aggiunge la parte pratica: chi sta già fruendo di un incentivo incompatibile e vuole passare al nuovo esonero deve restituire l’agevolazione già goduta con flussi di regolarizzazione, che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. Il caso più frequente riguarda l’esonero giovani under 30 della legge n. 205/2017, il cosiddetto incentivo GECO, fruito al 50%: per lo stesso rapporto trasformato dal 1° agosto 2026 la restituzione si espone con la causale a debito M472, mentre per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici si utilizzano appositi elementi V1 in sostituzione dei mesi già dichiarati. Il passaggio dal 50% al 100% conviene in termini di cassa, però richiede questa partita di giro nelle denunce.
Incremento occupazionale netto e TEC
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) e ponderato per i part-time in base alle ore pattuite. Il computo si riferisce all’impresa nel suo complesso, comprese le società controllate o collegate: se ne sottraggono le eventuali diminuzioni di organico avvenute in quelle società, mentre se ne possono valorizzare gli aumenti.
L’incremento non è richiesto quando il posto si è liberato per dimissioni, invalidità, pensionamento di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Il beneficio è inoltre subordinato all’applicazione del salario giusto, cioè di un trattamento economico (TEC) non inferiore a quello complessivo previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’articolo 7 del DL n. 62/2026.
Divieti di licenziamento e revoca esonero
L’esonero non spetta all’impresa che nei sei mesi precedenti la trasformazione abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991 nella stessa unità produttiva, a prescindere dalle qualifiche dei lavoratori coinvolti. Non rientrano nel divieto i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Simmetricamente, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un collega di pari qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto già fruito (art. 4, comma 7, DL n. 62/2026). Non incidono i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta o per superamento del periodo di comporto.
Autorizzazione UE e interpretazione dell’INPS
Lo sportello apre senza che la Commissione europea si sia pronunciata, e questa è la fragilità da valutare prima di vincolare l’azienda per due anni. Nella circolare n. 72/2026 l’Istituto afferma che l’incentivo non richiede l’autorizzazione comunitaria, perché la misura, rivolta alla generalità dei datori privati in qualsiasi settore e area del Paese, non è riconducibile agli aiuti di Stato dell’articolo 107 del Trattato.
La stessa circolare riconosce però che l’articolo 4, comma 5, del decreto Lavoro richiamava espressamente quell’autorizzazione, e una circolare interpreta la norma senza poter rimuovere una condizione di efficacia fissata dal legislatore. Per il datore di lavoro la misura è quindi utilizzabile secondo le regole fissate dall’INPS, su un’impostazione amministrativa che nessuna decisione formale della Commissione ha ancora avallato.