Assegno di Inclusione: i nuovi chiarimenti del Ministero

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sciali – con Nota del 16 luglio 2024, prot. n. 12607 – ha riassunto le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, al fine di assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

La mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.

Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.

A tal proposito si precisa che l’INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno all’INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente a questa data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

In base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.

Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.

In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni.

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/indicazioni-attuative-sullassegno-di-inclusione