I bonus di ristrutturazione edilizia (c.d. “bonus casa al 50%”) spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per fruire della detrazione:
- non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11 maggio 1998 n. 121, paragrafo 2.1);
- lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6 maggio 2002 n. 136/E);
- tale status deve sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
Non è necessario, invece che:
- lo status di convivenza,
- o la disponibilità dell’immobile,
permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione (circolare n. 17/E/2023 ).
La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.
Fonte: MySolution