Stretta NASpI per chi cambia lavoro: istruzioni INPS

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28 Gennaio 2025, di Barbara Weisz

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una restrizione sulla NASpI per i lavoratori che hanno cambiato lavoro nell’ultimo anno prima del licenziamento. In questo caso, il diritto al trattamento di disoccupazione spetta solo se ci sono almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo fra le dimissioni dal precedente lavoro e il licenziamento dal successivo posto di lavoro.

La novità riguarda esclusivamente gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal primo gennaio 2025. Vediamo in dettaglio tutte le nuove casistiche.

Stretta NASpI per chi cambia lavoro dal 2025

Le prime indicazioni su questa nuova stretta sono contenute nella Circolare INPS 3/2025, che in realtà contiene una lunga serie di chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di lavoro e ammortizzatori sociali prevista sia dalla Manovra 2025 (Legge 207/2024) sia dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024).

Al comma 171 della Legge di Bilancio è previsto che il diritto alla NASpI scatti in presenza di perdita involontaria del posto di lavoro, a patto che ci siano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti.

Prevista anche una nuova casistica: quella in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti alla perdita involontaria del lavoro abbia dato le dimissioni da un’altra azienda. In questo caso, il requisito delle 13 settimane va perfezionato non negli ultimi quattro anni ma fra i due eventi rilevanti: le dimissioni volontarie, e il licenziamento da parte della nuova azienda.

Le eccezioni ammesse

Questa stretta non riguarda i casi di dimissioni per giusta causa, quelle intervenute durante la maternità o paternità obbligatoria o le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito di procedure di licenziamento regolate dall’articolo 7 della legge 604/1966.

Esempi pratici

La circolare INPS propone il seguente esempio esplicativo. Un lavoratore si dimette da un contratto a tempo indeterminato il 15 febbraio 2025. Il successivo 10 marzo 2025 trova un nuovo lavoro, dal quale viene licenziato un mese dopo, il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. IN questo caso, non c’è diritto alla Naspi, perché non ci sono 13 settimane di contribuzione fra le dimissioni volontarie, avvenute a metà febbraio, e il licenziamento di inizio aprile.

Se invece il licenziamento avviene il 10 luglio 2025, viene perfezionato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, e di conseguenza il lavoratore può fruire della NASpI.

Sussidi di disoccupazione: giro di vite sugli abusi

Le nuove regole NASpI riguardano i licenziamenti avvenuti a partire dal 2025 e le precedenti dimissioni da un posto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti al licenziamento, nel qual caso ci vogliono almeno 13 settimane di contribuzione fra i due eventi.

E’ una normativa con una finalità antielusiva, che vuole limitare il fenomeno delle dimissioni seguite da un rapporto di lavoro di breve durata che ha l’unico obiettivo di consentire il diritto al sussidio.

A tal fine, nel Collegato Lavoro c’è anche un’altra norma che limita il diritto alla NASpI, sempre allo scopo di evitare abusi: il sussidio non spetta più al lavoratore che accumula oltre 15 giorni di assenza ingiustificata. Questa fattispecie, che prima portava al licenziamento, ora corrisponde alle dimissioni volontarie e di conseguenza non consente l’accesso alla disoccupazione.