Fonte: MySolution
La Cassazione – con sentenza del 29 ottobre 2024, n. 39659 – si è pronunciata relativamente ad un reato contravvenzionale per cui un soggetto, a cui è legalmente richiesto dall’Ispettorato del Lavoro di fornire notizie sulle materie indicate dal medesimo articolo, non le fornisce o le fornisce incomplete, ex art. 4, comma 7, legge n. 628/1961.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che deve essere cassata con rinvio la sentenza impugnata, laddove la responsabilità dell’imputato è stata affermata sulla base di un elemento psicologico completamente diverso da quello originariamente ascritto, nonché sulle basi di motivazioni contraddittorie.
Nel caso di specie, lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata aveva preso le mosse dalla descrizione di un comportamento reticente assunto dal ricorrente innanzi agli ispettori del lavoro che chiedevano informazioni, per poi approdare, senza alcuna coerenza logica, ad addebitare all’imputato un comportamento negligente su cui fondare la pronuncia di responsabilità penale.
Pertanto, non viene confermata la condanna a carico del datore di lavoro per una sua negligenza con gli Ispettori del lavoro che assumono informazioni sulle posizioni ed i rapporti contrattuali all’interno dell’azienda.