Credito IVA – Rimborso – Fallimento

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Fonte: JuraNews

Massima: “In tema di IVA, il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta dell’imposta per cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale” (massima non ufficiale).

Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione ricorda come in tema di IVA l’interpretazione giurisprudenziale di legittimità ritiene che il termine di prescrizione per il rimborso di crediti, relativi ad operazioni antecedenti all’apertura della procedura concorsuale e alla stessa procedura di amministrazione

straordinaria, sia decennale e decorre non solo dalla dichiarazione di cui all’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ma anche (cfr. Cass. civ., sez. trib., 21 agosto 2023, n. 24891, ord.) dalla scadenza del termine per presentarla, e cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare (Cass. civ., sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 27948).

Seppure, infatti, in generale, «quanto al significato dell’esposizione del credito come inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, deve tenersi distinta la domanda di rimborso del credito IVA da quella di compensazione dell’imposta (cfr. Cass. civ., sez. trib., 10 agosto 2022, n. 24655). Nondimeno, deve considerarsi anche che in casi eccezionali, in cui la compensazione non può più essere effettuata, come nel caso di specie in cui vi è stata la cessazione dell’attività, anche la richiesta in compensazione può rilevare. Questa infatti, comunque contiene la volontà di non perdere il credito, e l’esposizione del credito in dichiarazione può valere quale richiesta di rimborso di un’eccedenza d’imposta in precedenza maturata e domandata entro il termine di prescrizione ordinaria.

Deve concludersi, pertanto, che la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l’attività, non possono portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.