Fonte: MySolution
Il DdL Bilancio 2025 prevede all’art. 8 una modifica al D.L. n. 34/2020: dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il comma 8-sexies, che stabilisce che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è:
- irrevocabile
- ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023
- da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Variare il reddito 2023 significa che il contribuente, che ha concordato il reddito per il 2024 o il biennio 2024-2025, potrebbe decadere dalla proposta.
Particolare attenzione va, infatti, posta in sede dichiarativa delle ipotesi di decadenza dal concordato preventivo quali:
- la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa di cui all’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato (art. 22 , comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 13/2024);
- l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato (art. 22 , comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 13/2024).
Per evitare possibili distorsioni applicative, la C.M. n. 18/2024 , § 2.6, ha precisato, tuttavia, che affinché le integrazioni e modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.
Rilevanza della dichiarazione a favore o a sfavore del contribuente – È idonea a determinare la decadenza dal concordato preventivo sia la dichiarazione integrativa a favore che a sfavore del contribuente, purché generi una variazione della proposta concordataria.
La CM n. 18/2024 specifica che rilevano esclusivamente le modifiche della dichiarazione su cui si basa la proposta del CPB (cioè in sede di prima applicazione i modelli REDDITI 2024 per l’anno 2023).